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17 SETTEMBRE 2022

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TEMPO DI AUTOCERTIFICAZIONI

IL MEDICO COMPETENTE FRA OBBLIGHI CERTIFICATIVI E MILLE PROROGHE

I nostri corsi

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OBBLIGHI PER IL MEDICO COMPETENTE

Autocertificazione Triennio 2023-2025

Nuovo anno, sì, ma soprattutto nuovo triennio. E come sempre anche quest’anno c’è l’obbligo di invio dell’autocertificazione.

Con l’avvio del triennio ECM 2023–2025, i Medici Competenti sono tenuti a trasmettere l’autocertificazione ENTRO IL 15/01/2026 relativa all’ottemperanza del fabbisogno formativo del triennio precedente, in conformità a quanto previsto dalla normativa ECM vigente. Troverete qui indicazioni e informazioni per affrontare con tranquillità e sicurezza questo invio

Autocertificazione ECM e recupero dei crediti

Triennio formativo 2023–2025

TUTTO CIO' CHE C'E' DA SAPERE E DA FARE

 

1. Obbligo di autocertificazione

Con l’avvio del triennio ECM 2023–2025, i Medici Competenti sono tenuti a trasmettere l’autocertificazione attestante l’assolvimento del fabbisogno formativo ECM relativo al triennio precedente.
L’autocertificazione costituisce un adempimento necessario ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Ministeriale dei Medici Competenti.

Il mancato rispetto degli obblighi formativi può comportare l’impossibilità di certificare il percorso ECM e incidere sui requisiti per l’esercizio dell’attività.

L'autocertificazione completa di tutti i documenti essere trasmessa ENTRO IL 15/01/2025

 

2. Riferimenti normativi

L’obbligo formativo dei Medici Competenti è disciplinato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa ECM vigente.
Ulteriori disposizioni operative e transitorie sono state introdotte dagli Accordi Stato-Regioni e dalle deliberazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. Decreto Milleproroghe 2026) ha inoltre prorogato specifici termini in materia ECM, confermando la possibilità di recupero e spostamento dei crediti formativi.

 

3. Requisiti formativi per i Medici Competenti

Per la corretta certificazione ECM, il Medico Competente deve rispettare entrambi i seguenti requisiti:

assolvimento dell’obbligo formativo ECM complessivo previsto per il triennio di riferimento;

acquisizione di almeno il 70% dei crediti ECM nella disciplina
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (codice disciplina 57).

Tali requisiti devono risultare correttamente registrati nell’anagrafica ECM.

 

4. Crediti ECM in materia di radioprotezione

In applicazione del D.Lgs. 101/2020, anche i Medici Competenti sono tenuti ad acquisire crediti ECM in materia di radioprotezione, pari ad almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.

 

5. Verifica della posizione formativa

La verifica ufficiale della posizione ECM deve essere effettuata tramite il portale
Co.Ge.A.P.S., che rappresenta il sistema nazionale di riferimento per la registrazione dei crediti ECM.

Affinché le funzioni dedicate ai Medici Competenti siano correttamente attive, il professionista deve risultare come esercente attività prevalente di Medico Competente all’interno della propria anagrafica.

 

6. Recupero e spostamento dei crediti ECM - Decreto Mille Proroghe 2026

Qualora non siano stati acquisiti tutti i crediti previsti nel triennio di riferimento, la normativa vigente consente il recupero dei crediti mancanti.

In base alle disposizioni confermate anche dal Decreto Milleproroghe 2026:

i crediti ECM mancanti possono essere acquisiti successivamente;

tali crediti possono essere attribuiti retroattivamente al triennio precedente; il termine ultimo per il recupero e lo spostamento dei crediti è fissato al 30 giugno 2026.

Dopo tale data non sarà più possibile sanare eventuali carenze formative riferite al triennio 2023–2025.

Lo spostamento dei crediti avviene tramite le funzionalità previste dal sistema Co.Ge.A.P.S., una volta che i crediti risultino correttamente registrati nella banca dati nazionale.

 

7. Modalità di autocertificazione

L’autocertificazione può essere generata attraverso l’apposita procedura disponibile sul portale del Ministero della Salute – Medici Competenti  (ma llo sconsiglio, è un procedimento lungo e troppo minuzioso) oppure mediante compilazione del modulo dedicato che potete scaricare dal pulsante qui sotto. 

In ogni caso, la documentazione da trasmettere deve comprendere:

 

  • autocertificazione compilata e firmata;
  • copia di un documento di identità in corso di validità;
  • PDF dell’anagrafica formativa Co.Ge.A.P.S..(Si entra in Co.Ge.A.P.S. attraverso lo spid, una volta entrati nella propria anagrafica, tasto destro del mouse e stampa Pdf)

 

La documentazione deve essere inviata tramite PEC:

al Ministero della Salute: medicicompetenti@postacert.sanita.it

e, contestualmente, alla PEC dell’Ordine dei Medici di iscrizione.

 

8. Avvertenza finale

Si raccomanda ai Medici Competenti di verificare con attenzione la propria posizione ECM e di procedere per tempo agli adempimenti richiesti, al fine di garantire la piena conformità agli obblighi normativi e il mantenimento dei requisiti professionali.

 

PICCOLO CHIARIMENTO RICHIESTO:

L’autocertificazione va inviata dal 1/01/2026 al 15/01/2026 , ma la posizione ECM può essere regolarizzata fino al 30 giugno 2026.
Le due cose non sono in contraddizione: fanno parte dello stesso meccanismo.

Come funziona in pratica

 

A gennaio 2026 (subito dopo la chiusura del triennio 2023–2025)
il Medico Competente deve trasmettere l’autocertificazione al Ministero della Salute, allegando la propria anagrafica Co.Ge.A.P.S. così come risulta in quel momento.

Se i crediti sono completi l’autocertificazione è definitiva.

Se mancano dei crediti l’autocertificazione può comunque essere inviata, ma la posizione è “in fase di completamento”,  perché la normativa (confermata dal Milleproroghe) consente di:

recuperare i crediti mancanti e attribuirli retroattivamente al triennio 2023–2025 fino al 30 giugno 2026.

Entro il 30 giugno 2026
il medico deve:

  • acquisire i crediti mancanti, 
  • farli registrare in Co.Ge.A.P.S.,
  • spostarli al triennio 2023–2025 (se acquisiti nel 2026).

A quel punto la sua posizione ECM diventa pienamente certificabile per il triennio 2023–2025. 

 

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ATTENZIONE 

Medici Competenti Over 70

Avrebbe potuto essere tutto semplice, invece, vuoi rinunciare a una complicaizone? 

Agenas inserisce automaticamente l'esonero per i Medici over 70, questo però va in conflitto con gli obblighi formativi per i Medici Competenti che consente l'inserimento nell'Elenco Ministeriale dei Medici Competenti. Per tanto invito tutti i nostri “Over” a verificare la propria posizione nell'anagrafica Co.Ge,.A.P.S. e se presente l'esonero seguire le indicazioni che riposto qui sotto

Ovviamente sono a disposizone per essere di supporto. Pronti? Via,  

Medici Competenti Over 70: rimozione dell'esonero Ecm e autocertificazione 

Al compimento del 70° anno di età, il sistema ECM applica automaticamente un’esenzione dall’obbligo formativo. Tale esenzione, tuttavia, non è compatibile con l’esercizio dell’attività di Medico Competente, poiché impedisce la corretta certificazione del percorso ECM e, di conseguenza, l’invio dell’autocertificazione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Ministeriale.

Il Medico Competente che abbia superato i 70 anni e che continui a svolgere attività professionale deve pertanto procedere alla rimozione dell’esonero automatico presente nella propria anagrafica ECM.

 

Come rimuovere l’esonero nell’anagrafica ECM

La rimozione dell’esonero deve essere effettuata direttamente nella propria anagrafica sul portale
Co.Ge.A.P.S., seguendo i passaggi sotto indicati:

accedere al portale Co.Ge.A.P.S. utilizzando SPID (identità digitale);

entrare nella sezione anagrafica personale;

verificare la presenza dello stato di esenzione per età / pensionamento;

modificare lo stato professionale, rimuovendo l’esonero automatico e dichiarando la prosecuzione dell’attività lavorativa;

salvare le modifiche e verificare che i crediti ECM risultino nuovamente visibili e conteggiabili.

Una volta rimossa l’esenzione, il sistema torna a considerare validi i crediti ECM acquisiti, consentendo la corretta certificazione del percorso formativo.

 

Verifica dei crediti e autocertificazione

Dopo l’aggiornamento dell’anagrafica:

è necessario verificare che i crediti ECM risultino correttamente registrati;

deve essere scaricato il PDF aggiornato dell’anagrafica Co.Ge.A.P.S.;

tale documento deve essere allegato all’autocertificazione ECM.

Solo in presenza di un’anagrafica correttamente aggiornata è possibile procedere all’invio di un’autocertificazione conforme ai requisiti richiesti.

 

Importanza dell’aggiornamento anagrafico

La mancata rimozione dell’esonero comporta l’impossibilità di autocertificare l’adempimento del fabbisogno formativo ECM e può determinare criticità ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Elenco Ministeriale dei Medici Competenti, indipendentemente dall’effettivo svolgimento dell’attività professionale. 

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